lunedì 16 novembre 2009

Arrivano i pesci da acquacoltura biologica

Con il regolamento CE n.710 del 5 agosto 2009 parte ufficialmente il settore dell'acquacoltura biologica. Sarà possibile allevare con tecniche biologiche e certificare l'allevamento di pesci d'acqua dolce (come trote, salmoni, carpe ecc.), di pesci d'acqua salata (spigole, orate, rombi, anguille ecc.), gamberi e altri molluschi, cozze, ostriche e anche alghe. Un settore destinato a crescere: i consumi di pesce aumentano mentre la pesca diminuisce a causa dello sfruttamento selvaggio che ha impoverito le risorse naturali dei mari.


Anche nell'Unione Europea è nata ufficialmente l'acquacoltura biologica. All'inizio di agosto, infatti, è stato pubblicato il Regolamento CE n.710/2009 del 5 agosto 2009 che introduce “modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica”. Il regolamento 710 modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 che contiene il quadro di applicazione generale del regolamento  sull'agricoltura biologica, il n.834/2007 che ha sostituito il vecchio regolamento n.2092/91. Il regolamento 710 è composto di due articoli e di un allegato, che a sua volta modifica ed integra alcuni  allegati del regolamento n.889/2008. Il regolamento 710 sarà applicato a partire dal 1 luglio 2010.

L'impatto della nuova normativa per l'acquacoltura biologica sul piano produttivo e commerciale, anche se difficile da stimare, sarà sicuramente rilevante, sopratutto nel giro di qualche anno. Non è un mistero che l'Unione Europea punti decisamente su un'acquacoltura il più possibile sostenibile per rispondere alle esigenze contrastanti della domanda crescente di prodotti ittici da parte dei consumatori e della diminuzione delle risorse naturali della pesca, impoverite da decenni di sfruttamento fuori controllo. Per l'Italia, quindi, quello dell'acquacoltura biologica sarà un settore da sostenere e valorizzare, anche per creare nuove imprese e dare nuove fonti di reddito ad allevamenti già esistenti, che potrebbero vedere valorizzata la propria produzione proprio grazie alla certificazione biologica.

Il regolamento n.710/2009 affronta tutti gli aspetti dell'allevamento degli animali d'acquacoltura (pesci, ma anche crostacei, molluschi ecc.): dall'origine degli animali alle norme di allevamento, dalla riproduzione all'alimentazione, dalle norme specifiche per alcun animali, come i molluschi, agli aspetti della profilassi e dei trattamenti veterinari, un aspetto particolarmente delicato in acquacoltura.

L'elenco delle specie che possono essere allevate secondo le regole dell'acquacoltura biologica si trova nel nuovo allegato XIII bis, in cui sono specificati anche i diversi sistemi di produzione ed il coefficiente di densità massimo per ogni tipo di allevamento biologico (espresso in kg/m3). I coefficiente è ovviamente diverso per le diverse forme di allevamento e per le diverse specie: si va così da 4 kg/m3 per spigole e orate nelle lagune (sezione 4, vedi avanti) ai 25 kg/m3 per la salmotrota e la trota iridea in acque dolci (sezione 1). In altri casi, come per la piscicoltura biologica in acque interne (sezione 6), è indicata la resa di produzione massima, espressa in kg per ettaro all'anno (nello specifico, 1.500 kg/ettaro all'anno).

L'allegato identifica nove diversi sezioni di acquacoltura biologica:
1. salmonidi (es. trota, salmone, salmerino ecc.) in acqua dolce;
2. salmonidi in acque marine;
3. merluzzo, spigola, orata, rombo e altri pesci di mare in acque aperte
4. spigole, orate, anguille ecc. nelle lagune;
5. storioni in acque dolci;
6. piscicoltura biologica in acque interne (carpe, pesce persico, luccio, pesce gatto ecc.);
7. gamberi e gamberetti di acqua dolce;
8. molluschi ed echinodermi;
9. pesci tropicali di acqua dolce (pesce latte, tilapia, pangasio).

L'ambiente d'allevamento è concepito in modo che, tenendo conto delle esigenze caratteristiche di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura possano: disporre di spazio sufficiente per il loro benessere; vivere in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate; avere condizioni di temperatura e di luce adatte alle esigenze della specie e all'ubicazione geografica. Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo deve essere il più possibile simile a quello naturale; per la carpa, il fondo deve essere costituito da terra.
Per quanto riguarda la gestione degli allevamenti, il regolamento prevede che i pesci siano manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. Sono fissate norme per regolare l'uso dell'illuminazione artificiale, della ventilazione e dell'ossigeno; la macellazione prevede lo stordimento dell'animale, per renderlo insensibile al dolore. È vietato l'uso di ormoni per favorire la riproduzione.

Per l'alimentazione, il regolamento ricorda che i regimi alimentari devono perseguire tre priorità: salute degli animali; buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile; scarso impatto ambientale. Sono definite norme specifiche per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori, che devono essere nutriti in via prioritaria con: mangimi biologici di origine acquicola; farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica; farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile; mangimi biologici di origine vegetale e animale elencati nell'allegato V. Sono anche fissate norme specifiche sull'alimentazione di alcune specie di acquacoltura, come pesci per l'allevamento in acque interne, gamberetti di acqua dolce, pesci tropicali d'acqua dolce (vedi sopra, sezioni 6, 7 e 9). Per queste specie la fonte principale di alimentazione sono le risorse naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. Se queste risorse naturali non sono sufficienti, possono essere impiegati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine.

Norme precise vengono fissate anche per la profilassi e per i trattamenti veterinari. Per la profilassi sono fornite norme per il piano di gestione degli animali, per il fermo degli impianti e per aspetti più particolari, come ad esempio la prescrizione dell'uso di pesci pulitori per la lotta biologica contro gli ectoparassiti. I trattamenti veterinari dovranno essere applicati con questo ordine di preferenza: 1) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica; 2) piante ed estratti vegetali che non abbiano effetti anestetici; 3) sostanze come oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati. Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici (cioè i tradizionali farmaci veterinari usati negli allevamenti convenzionali) è limitata a due cicli di trattamento annuali. Anche le cure antiparassitarie sono limitate a due trattamenti all'anno, ad esclusione dei piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri.
Nel regolamento 710/2009 sono previste norme specifiche per l'allevamento dei molluschi e per l'ostricoltura (sezione 6) e per la produzione, la raccolta sostenibile e la coltivazione delle alghe marine (capo 1 bis, titolo II).
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